Il programma attivo dal 01/07/2016 al 31/03/2018 è finanziato dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione (FAMI) 2014-2020 che sostiene anche azioni in materia di sistemi di accoglienza e asilo ed integrazione dei cittadini di Paesi terzi e migrazione legale. Questo Fondo sostituisce i programmi del periodo 2007-2013: Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini dei Paesi terzo; Fondo europeo per i rifugiati; Fondo europeo per i rimpatri.
*dati CIR
Il programma è rivolto a 2000 cittadini stranieri di Paesi terzi (non UE) vulnerabili e non. Sono esclusi i cittadini comunitari e gli stranieri destinati ad un provvedimento di espulsione.
L’operatore informa il migrante sulla possibilità del Rimpatrio Volontario Assistito dialogando e confrontandosi con lui per far emergere le motivazioni, i vissuti, le paure, che una volta approfonditi, dovrebbero permettergli di prendere la decisione di tornare in piena consapevolezza e serenità.
Una volta accertatosi che la decisione dell’RVA sia stata presa volontariamente, l’operatore inoltra la richiesta di assistenza all’OIM.
L’OIM dovrà assicurarsi che nel Paese d’origine ci siano le condizioni di sicurezza per procedere al rimpatrio. Solo in questo caso verrà accolta la richiesta da parte o dell’Ente che intercede per conto del richiedente o dal migrante stesso, che richiede assistenza per l’RVA in maniera autonoma.
L’OIM informa a questo punto l’UHNCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati), che potrà richiedere un colloquio con il migrante per accertarsi della volontarietà della richiesta.
La candidatura del migrante avviene con l’invio di un formulario che dovrà essere compilato in ogni sua parte:
parte 1) acquisizione della volontà dello straniero di tornare in patria;
parte 2) tracciatura del profilo del migrante con storia migratoria, status giuridico, eventuale vulnerabilità, motivazioni del rientro, stato di salute, situazione famigliare ed economica, ecc.
Una volta che l’OIM ha stabilito che la candidatura sia idonea, presta istanza alla Prefettura locale competente sul migrante che, congiuntamente alla Questura, valuta la richiesta d’assistenza e rilascia il nulla osta per l’ammissione al programma.
L’organizzazione del viaggio e l’assistenza vera e propria sono in gestione diretta dell’OIM, che si occupa, quindi: del trasferimento, del rilascio dei documenti, del vitto e alloggio per il giorno prima della partenza, dell’assistenza presso gli aeroporti e nei Paesi di transito, dell’erogazione dell’indennità di prima sistemazione in contanti, del counselling pre-partenza relativo all’elaborazione dei piani de reintegrazione (PIR – Piano Individuale di Reintegrazione), dell’erogazione di un ulteriore contributo in beni e servizi e dell’assistenza alla realizzazione del progetto di reintegro da parte dell’OIM presente nel Paese d’origine.
La misura dell’RVA prevede anche l’accompagnamento del migrante all’arrivo nel Paese d’origine, per sostenerlo nel reinserirsi nel contesto sociale, economico e lavorativo d’origine.
Il processo di reintegro è preparato con il migrante prima della partenza dall’Italia, il migrante viene aiutato a proiettarsi nel futuro per utilizzare al meglio le risorse che il programma prevede. La situazione del Paese d’origine va, ovviamente, studiata nei minimi dettagli: possibilità di alloggio, di reddito, situazione familiare, competenze professionali e opportunità di inserimento lavorativo. Il migrante subirà un processo di responsabilizzazione, dato che dovrà stendere autonomamenteun semplice piano di fattibilità del suo reintegro e capire come utilizzare al meglio il sussidio erogato in beni e servizi. Il percorso viene interamente seguito dall’OIM, anche in fase di tutoraggio e realizzazione fattiva del progetto di reintegro.
A prescindere dal programma che si intende perseguire per il rientro in patria, quel che conta per un buon processo di reintegrazione è anche la volontà, uno spiccato senso di adattamento e la voglia di esprimersi. Esempi possono essere le attività lavorative autonome supportate da Agribusiness TV, che ha come missione quella di mostrare che l’agricoltura in Africa può essere fonte attiva di reddito costruendosi una attività in proprio e vivendo bene, finanziando e supportando progetti di tanti africani.
Il Regolamento Dublino definisce principalmente la competenza degli Stati nelle richieste d’asilo, è entrato in vigore nel 1999 ed è stato riformato tre volte. Il punto principale del Regolamento Dublino III, attualmente in vigore, è il principio secondo cui sono i Paesi di primo approdo a doversi far carico delle domande di protezione internazionale di chi arriva: una norma che grava in particolare sui paesi di frontiera (come Italia e Grecia).
Il principio fondamentale che regola l’accesso del richiedente asilo alle misure di accoglienza è che deve risultare “privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari” (art. 14, co. 1 D. Lgs. 142/15).
La valutazione sull’insufficienza dei mezzi di sussistenza è operata dalla Prefettura-UTG (art. 14, co. 3 D.Lgs. 142/15) “con riferimento all’importo annuo dell’assegno sociale“.