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I minori non accompagnati

I minori stranieri non accompagnati sono cittadini stranieri di età inferiore ai 18 anni, presenti sul territorio italiano in assenza di genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro assistenza o rappresentanza. Per loro è disposto un termine massimo di 60 giorni per completare l’identificazione e verificarne l’età, è poi prevista l’accoglienza diretta nella rete SPRAR e se non dovessero esserci posti disponibili deve essere garantita dall’Ente locale.

La procedura prevede:

  • presa in carico;
  • collocamento in un luogo sicuro con inserimento nei servizi di base (nomina di un tutore, iscrizione a scuola, iscrizione al SSN);
  • indagini famigliari;
  • ascolto del minore.

Nel caso dei minori non accompagnati, bisogna considerare, secondo il Dublino III, se vi siano o meno parenti presenti regolarmente in uno Stato UE. Se così fosse lo Stato competente per l’esame della richiesta d’asilo è quello dove risiede regolarmente e, quindi, con valido permesso di soggiorno, il parente verificato ed accertato. In assenza, invece, di parenti regolarmente soggiornanti in UE lo Stato competente è quello in cui ti trovi a prescindere dal Paese di primo ingresso.

Talvolta alcuni minori si dichiarano maggiorenni alle autorità italiane perché pensano che, se identificati come minorenni, il rischio di essere “bloccati” in Italia e di non poter proseguire il viaggio verso un altro Paese europeo sia superiore. È vero, invece, il contrario: il minore non accompagnato che entra irregolarmente in Italia e si sposta in un altro Paese, ove presenta domanda d’asilo, non può essere rinviato in Italia.
In generale, solo dichiarando la sua vera età il minore potrà avere accesso ai diritti garantiti ai minorenni, quali:

  • la protezione dall’espulsione;
  • il diritto ad avere un tutore;
  • il diritto ad essere accolto in strutture di accoglienza che abbiano specifici servizi per aiutare i minorenni;
  • l’accesso a forme di soggiorno differenti dall’asilo, quali il rilascio di un permesso di soggiorno per “minore età” valido fino al compimento del 18° anno di età;
  • il principio in base a cui il superiore interesse del minore deve costituire il criterio fondamentale per l’adozione di tutte le decisioni che lo riguardano.

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