Può fare domanda lo straniero, con mezzi di sussistenza insufficienti, che intenda chiedere protezione allo Stato italiano perché ha un timore fondato di essere perseguitato nel proprio Paese d’origine, o se non ha cittadinanza, di residenza abituale (apolide) per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale e opinione politica e non vuole o non può ricevere protezione e tutela dallo Stato di origine. Per essere riconosciuti rifugiati, non è indispensabile essere già stati effettivamente vittime di persecuzioni. La legge italiana prevede il diritto all’accoglienza per tutti i richiedenti asilo. Le misure di accoglienza si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale.
Il sistema di accoglienza si articola in diverse fasi:
soccorso e assistenza, prima accoglienza e seconda accoglienza
sancite da:
Per quanto riguarda la fase di soccorso e assistenza sono stati attivati dei centri definiti hotspot nei quali vengono concentrati gli arrivi via mare e dove venie effettuato lo screening sanitario, la pre-identificazione, il foto-segnalamento, l’avvio delle procedure per l’accoglienza o delle procedure per il rimpatrio.
La prima accoglienza è assicurata in centri di accoglienza per richiedenti asilo, nei quali sono concluse le operazioni di identificazione, è definita la posizione giuridica dei presenti, è formalizzata la domanda di asilo e avviato il suo esame.
La seconda accoglienza, nonché rete nazionale SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) prevede la garanzia dell’accoglienza fino all’esito della domanda di asilo da parte della Commissione Territoriale e in caso di ricorso fino alla definizione positiva del procedimento di primo grado (il ricorso per l’appunto) o fino all’esito dell’istanza di sospensiva se la domanda di ricorso è stata rigettata e si vuole procedere con l’appello.
La legge, in mancanza di posti disponibili nello SPRAR, prevede che i richiedenti asilo permangano nella prima accoglienza iniziando la realizzazione di progetti di accoglienza integrata personalizzata sociale ed economica verso la riconquista dell’indipendenza delle persone accolte.
Ad ottobre 2016 Il Ministero dell’Interno mostrava dati riguardanti la distribuzione dei migranti nelle diverse tipologie di strutture di accoglienza sottolineando quanto l’approccio emergenziale sia ancora dominante nel sistema d’accoglienza italiano:
I minori stranieri non accompagnati sono cittadini stranieri di età inferiore ai 18 anni, presenti sul territorio italiano in assenza di genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro assistenza o rappresentanza. Per loro è disposto un termine massimo di 60 giorni per completare l’identificazione e verificarne l’età e poi prevista l’accoglienza diretta nella rete SPRAR e se non dovessero esserci posti disponibili deve essere garantita dall’Ente locale.
Ora il richiedente deve iscriversi al Sistema Sanitario Nazionale richiedendo la tessera sanitaria.
È l’organo competente per il Riconoscimento della Protezione internazionale che ascolterà l’audizione del richiedente asilo e prenderà una decisione in merito. È composta da quattro membri: un funzionario della Prefettura come presidente, un funzionario della Polizia di Stato, un rappresentante del comune o della provincia o della regione e un rappresentante dell’UNHCR. Tutti i membri hanno diritto di voto e la decisione è adottata a maggioranza.
Il richiedente che abbia ricevuto esito negativo può:
In caso di esito negativo del ricorso la Prefettura emette in automatico la revoca delle misure di accoglienza, quindi, il richiedente deve lasciare la struttura di accoglienza.
Entro sempre 30 giorni il richiedente deve presentare istanza d’appello e in automatico richiede la sospensiva per essere riammesso nelle misure di accoglienza.
L'accoglienza dei richiedenti asilo è un obbligo giuridico per gli Stati membri dell'Unione europea. La Direttiva Accoglienza 2013/33/UE prevede norme minime sull'accoglienza dei richiedenti finalizzate a "garantire loro un livello di vita dignitoso e condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri", durante lo svolgimento della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale.
Il Regolamento Dublino definisce principalmente la competenza degli Stati nelle richieste d’asilo, è entrato in vigore nel 1999 ed è stato riformato tre volte. Il punto principale del Regolamento Dublino III, attualmente in vigore, è il principio secondo cui sono i Paesi di primo approdo a doversi far carico delle domande di protezione internazionale di chi arriva: una norma che grava in particolare sui paesi di frontiera (come Italia e Grecia).
Il principio fondamentale che regola l’accesso del richiedente asilo alle misure di accoglienza è che deve risultare “privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari” (art. 14, co. 1 D. Lgs. 142/15).
La valutazione sull’insufficienza dei mezzi di sussistenza è operata dalla Prefettura-UTG (art. 14, co. 3 D.Lgs. 142/15) “con riferimento all’importo annuo dell’assegno sociale“.