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Il Regolamento Dublino definisce principalmente la competenza degli Stati nelle richieste d’asilo, è entrato in vigore nel 1999 ed è stato riformato tre volte. Il punto principale del Regolamento Dublino III, attualmente in vigore, è il principio secondo cui sono i Paesi di primo approdo a doversi far carico delle domande di protezione internazionale di chi arriva: una norma che grava in particolare sui paesi di frontiera (come Italia e Grecia).
Il principio fondamentale che regola l’accesso del richiedente asilo alle misure di accoglienza è che deve risultare “privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari” (art. 14, co. 1 D. Lgs. 142/15).
La valutazione sull’insufficienza dei mezzi di sussistenza è operata dalla Prefettura-UTG (art. 14, co. 3 D.Lgs. 142/15) “con riferimento all’importo annuo dell’assegno sociale“.